Il D.Lgs. 81/08 definisce i DPI – Dispositivi di Protezione Individuale come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro”; e che tali dispositivi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
DPI idonei
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e:
Classificazione dei DPI
Si dividono in tre categorie:
- prima categoria
- seconda categoria
- terza categoria
Fanno parte della prima categoria i dispositivi ideati per proteggere il lavoratore da rischi minimi, quali ad esempio urti e vibrazioni lievi, effetto lesivo dei raggi solari.
Nella terza categoria rientrano i dispositivi volti a prevenire i rischi che possono causare conseguenze molto gravi e irreversibili, quali infortuni gravi o morte.
Infine, fanno parte della seconda categoria tutti i DPI che non rientrano nella prima e terza categoria.
Formazione e addestramento
La conoscenza, la formazione e l’addestramento dei lavoratori sono di fondamentale importanza, e in questo senso, l’art. 77 del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro l’obbligo di assicurare una formazione adeguata e, se necessario, di organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dispositivi di protezione; tuttavia, l’addestramento è indispensabile in due casi fondamentali, primo per ogni DPI che appartiene alla terza categoria e, secondo, per i dispositivi di protezione dell’udito.
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