Rischi connessi all’utilizzo di diisocianati e poliuretani
I diisocianati sono una classe di composti chimici utilizzati nell’industria per la produzione di poliuretani che ricorrono poi in beni di largo consumo che comprendono prodotti vernicianti, adesivi, schiume flessibili e rigide, elastomeri.
L’elemento principale di rischio durante la produzione e l’utilizzo dei poliuretani è proprio la presenza dei diisocianati, in particolare di TDI (diisocianato di toluene) e MDI (difenilmetano diisocianato): gli stessi rientrano nella classificazione di possibili sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche.
Tali rischi evidenziati sopra hanno portato all’inserimento dei diisocianati nella tabella XVII del regolamento REACH per le opportune restrizioni.
Il processo regolatorio per i diisocianati rispetto agli obblighi REACH è iniziato già nel 2012 da parte dell’autorità REACH della Polonia e successivamente della Estonia tra il 2013 e il 2016. In Germania l’autorità responsabile per il REACH ha preparato un dossiere sulla restrizione presentato all’ECHA nell’ottobre 2016 che contiene il vincolo di non superare il contenuto di diisocianati liberi dello 0,1% in peso e l’obbligo di un corso di formazione per gli addetti alla produzione e all’utilizzo nei reparti di lavoro.
Tale proposta è stata poi sottoposta al RAC (Committee for Risk Assessment) e al SEAC (Committee for Socioeconomic Analysis) e alla fase di consultazione pubblica; e la Commissione Europea ha dato forma definitiva alla restrizione per i diisocianati definendo la fase di transizione al 23 agosto 2023.
La restrizione conferma un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele; tale formazione dev’essere condotta da un docente esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenza in materia di diisocianati.
Diisocianati e poliuretani: effetti sulla salute
Riguardo agli effetti acuti si indica che le esposizioni a concentrazioni elevate di vapori provocano “effetti marcati di irritazione per via di una reazione rapida degli isocianati con le proteine della mucosa respiratoria fino alla necrosi della stessa nei casi più estremi”. E la sintomatologia immediata “si traduce nella comparsa di tosse e dispnea con riduzione della funzionalità respiratoria fino all’edema polmonare e alla polmonite chimica nei casi più gravi; il danno diretto ai tessuti favorisce inoltre la sovrainfezione batterica”, la formazione di apteni (piccole molecole che agiscono come un antigene quando sono unite ad una proteina) “capaci di provocare la sensibilizzazione di una determinata percentuale di soggetti esposti e la liberazione di mediatori chimici delle reazioni infiammatorie ed allergiche”.
Questi ultimi meccanismi possono portare ad una “sintomatologia differita nel tempo che si traduce nella comparsa di asma occupazionale, causa preminente dell’esposizione a diisocianati”.
Sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs. 81/08 prevede che siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. I diisocianati rientrano in alcune delle precedenti categorie per cui richiedono l’attivazione della sorveglianza sanitaria quando dalla valutazione dei rischi emerga un rischio “non irrilevante per la salute”.
La sorveglianza deve essere effettuata nei seguenti casi:
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione
- periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente
- all’atto della cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso dei diisocianati la visita medica preventiva deve essere mirata all’individuazione dei soggetti più vulnerabili mentre le visite mediche periodiche e di fine rapporto devono essere mirate agli effetti biologici degli stessi
Infine il decreto prevede che il monitoraggio biologico sia obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali sia stato fissato un valore limite biologico.
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