La bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione
Con una nota del 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la bozza del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione.
L’iter di definizione del nuovo Accordo dovrebbe essere giunto al termine (la pubblicazione sarebbe dovuta avvenire nel giugno del 2022), dato che il Ministero del Lavoro ha presentato la bozza come “definitiva”. Si attende, dunque, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe arrivare dopo l’estate.
Con il nuovo accordo vengono revisionati e accorpati tutti gli accordi precedenti, ovvero:
- Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori;
- Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e le attrezzature di lavoro;
- Accordo del 07/07/2016 sulla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Formazione sicurezza: le principali novità del nuovo accordo
Di seguito riportiamo alcune variazioni rispetto alla prima bozza presentata.
Per i lavoratori il percorso formativo si articola sempre in due moduli distinti e riguardo alla formazione generale, “la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro”.
Invece, riguardo alla formazione specifica che “deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo”, si torna ad avere una durata minima in base alla classificazione dei settori (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto
Invece, riguardo alla formazione per datore di lavoro si indica che, per quest’ultimi, attraverso la frequenza del corso “dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo”. Il corso “è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo ‘cantieri’”.
È indicata una durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.
Si vogliono fornire ai discenti “competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro”.
Riguardo alla formazione per preposto, la durata passa da 8 a 12 ore, e non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning (base e aggiornamento). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore.
Invece, per i dirigenti la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:
- macchina agricola raccoglifrutta
- caricatori per la movimentazione di materiali
- carroponte
Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi, invece, vengono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:
- il numero massimo dei partecipanti, per ogni corso in aula, non sarà più di 35 discenti ma di 30;
- per le attività formative pratiche, il rapporto docente/discente non dovrà essere superiore a 1 a 6;
- andrà tenuto un registro di presenza dei partecipanti, in formato cartaceo o elettronico;
- sarà necessaria la frequenza minima del 90% delle ore formative per l’accesso alla verifica finale dell’apprendimento;
- dovrà essere predisposto e archiviato un “verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.
In generale, la bozza dell’Accordo prevede un periodo transitorio dall’entrata in vigore, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate.
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