Decreto Lavoro: approfondimenti sulle modifiche al D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza sul Lavoro
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023 il decreto-legge n. 48 – “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Sono diversi i provvedimenti in materia di lavoro inclusi nel pacchetto di misure del Decreto, dal taglio del cuneo fiscale, all’assegno di inclusione, ai nuovi incentivi per le assunzioni.
In questo articolo approfondiremo, in particolare, le modifiche al D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza sul Lavoro – in materia di nomina e obblighi del Medico Competente.
Decreto Lavoro: interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro
Il DL 48/2023 in materia di sicurezza sul lavoro modifica il Testo Unico di Sicurezza e contiene altri provvedimenti che incidono sulla salute e sicurezza dei lavoratori:
- obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
- estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri
- obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza
- istituito il fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative
Riportiamo di seguito il contenuto dell’art. 14 del presente decreto-legge:
Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ idonee opere provvisionali in conformita’ alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all’articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e’ inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene
conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita’;»;
2) dopo la lettera n) e’ aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
e) all’articolo 71, il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»; f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresi’ acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».
Nomina del Medico Competente: cosa prevede il DL Lavoro
Il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28
Pertanto, in base alla modifica i datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Obblighi del medico competente
Il medico competente:
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, “richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato
Viene dunque introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. e, e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità.
Inoltre, con la lettera n-bis richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni
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