Fondo perduto: le misure previste per il settore turistico
E’ stato pubblicato il Decreto n. 281 del 27 aprile 2021 recante disposizioni per il riparto degli oltre 128 milioni di euro avanzati dal fondo perduto dedicato alle agenzie di viaggi e ai tour operator istituito lo scorso anno con il Decreto Rilancio.
Tale cifra va a coprire il periodo agosto-dicembre 2020 e, come stabilito dall’art. 2 dello stesso decreto, è destinata agli operatori che alla data del 1° agosto scorso svolgevano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79,12. Tra le novità, l’inclusione per la prima volta delle nuove aperture, che in buona parte riceveranno un contributo fisso, e un calcolo più equo degli indennizzi che tiene presente la differenza tra intermediazione e organizzazione.
Requisiti di accesso al fondo
Il contributo è destinato alle agenzie di viaggio e tour operator in possesso dei seguenti requisiti:
Determinazione del contributo
Il contributo viene determinato applicando un coefficiente del 20% alla differenza tra le seguenti tipologie di operazioni effettuate dal 1°agosto al 31 dicembre 2020 e l’ammontare delle stesse operazioni nel periodo di riferimento nel 2019 documentate da:
- autofatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascuna agenzia di viaggi per l’attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici;
- prestazioni di intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi e automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra-alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e altri servizi con analogo regime;
- corrispettivi derivanti dall’attività di intermediazione (es. compensi d’intermediazione, altri compensi per la prenotazione)
Quanto alle nuove aperture, per i soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente al 1°gennaio 2019 rilevano, ai fini della determinazione del fondo spettante, i mesi successivi a quello di inizio attività.
Si fa presente, che il contributo viene comunque riconosciuto ai beneficiari, compresi quelli che hanno intrapreso l’attività successivamente al 1°gennaio 202o, per un importo non inferiore a 8mila euro per le persone fisiche e a 10mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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