Reati societari e responsabilità dell’ente
L’art. 25-ter del D.lgs. 231/01, introdotto con il D.lgs. 61/2002, disciplina la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati societari. Le disposizioni richiamate dalla norma, contenute nel Codice civile, si riferiscono a fattispecie di notevole interesse per la vita dell’ente, suscettibili di incidere in maniera significativa sull’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa.
In particolare, l’art, 25-ter fa riferimento alle seguenti fattispecie:
- False comunicazioni sociali (di società quotate e non), art. 2621 e 2622 c.c.
- Impedito controllo, art. 2625 c.c.
- Indebita restituzione di conferimenti, art. 2626 c.c.
- Illegale ripartizione di utili e riserve, art. 2627 c.c.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, art. 2628 c.c.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori, art. 2629 c.c.
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi, art. 2629-bis c.c.
- Formazione fittizia del capitale, art. 2632 c.c.
- Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2633 c.c.
- Illecita influenza sull’assemblea, art. 2636 c.c.
- Aggiotaggio, art. 2637 c.c.
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, art. 2638 c.c.
- Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione, art. 2635 e 2635-bisc.
La lettura delle norme mette in luce la molteplicità di soggetti possibili autori di uno dei reati presupposto: amministratori, soci, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e dipendenti. È per questo motivo che, come si è detto, la disciplina è in grado di incidere pesantemente sulla vita della società. La scelta di adottare un MOG efficace diventa, dunque, un’importante occasione di riflessione e di miglioramento delle aree aziendali a rischio-reato.
Si pensi, ad esempio, al reato di false comunicazioni sociali. La società potrebbe pensare di regolamentare con apposito protocollo la procedura di formazione del bilancio, sancendo così criteri che ne informano la redazione e specifici obblighi in capo a tutti i soggetti coinvolti nell’operazione. In aggiunta, si potrebbero prevedere degli incontri annuali tra Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto il bilancio. Tutto ciò, oltre a costituire prova dell’idoneità del modello, renderebbe più efficace ed efficiente il processo di formazione del bilancio.
Interesse o vantaggio nei reati societari
L’art. 5 del D.lgs. 231/01 individua i due criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente: l’interesse e/o il vantaggio. Tali criteri, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, sono alternativi e, insieme alla soggettività qualificata degli autori dei reati, sono la cifra distintiva dell’intera disciplina.
L’originaria formulazione dell’art. 25-ter, però, menzionando esplicitamente solo l’interesse, si discostava dalla regola generale summenzionata. Il mancato riferimento al vantaggio ha alimentato un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, chiarito soltanto nel 2014 dalla Corte di Cassazione. In quell’occasione la V Sezione penale, infatti, ha affermato che “la formulazione dell’art. 25 ter opera più apparentemente che sostanzialmente un allontanamento dai criteri di imputazione generale previsti dalla disciplina del d. lgs. n. 231/2001, criteri che pertanto trovano applicazione anche in ambito societario, nonostante la dubbia tecnica di redazione del testo di legge”.
La legge 69/2015, recependo le indicazioni giurisprudenziali, ha modificato il testo dell’art. 25-ter del Decreto e, eliminando il riferimento al solo interesse, sancito di fatto la conclusione di questa annosa questione.
Alla luce di tutto ciò, quindi, è possibile affermare che per l’esistenza della responsabilità amministrativa dell’ente in caso di reati societari basta l’interesse ovvero il vantaggio.
Sanzioni previste
La commissione di uno dei reati presupposto summenzionati da parte di un soggetto apicale ovvero sottoposto comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria in capo all’ente. L’art. 25-ter prevede una forbice edittale che va da un minimo di cento ad un massimo di mille quote.
Il delitto di corruzione tra privati, inoltre, è punibile anche con l’applicazione di una delle sanzioni interdittive menzionate dal comma 2 dell’art. 9 del Decreto.
Infine, se in seguito alla commissione del reato l’ente ha tratto un profitto di notevole entità – valutato alla stregua sia del vantaggio economico attuale che del vantaggio economico potenziale –la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
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