Il Decreto Legislativo 81/08, noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, rappresenta una fondamentale normativa italiana che regola la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Esso fornisce un quadro normativo completo e dettagliato, che impone agli datori di lavoro di adottare misure preventive e protettive al fine di garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre. Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutte le attività lavorative, indipendentemente dal settore, e stabilisce una serie di obblighi e responsabilità per i datori di lavoro, i lavoratori e le altre figure coinvolte nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Legge 4/5/2023

Recentemente, il Governo ha introdotto nuove modifiche tramite il Decreto Legge del 4 maggio 2023, il quale è entrato in vigore il 5 maggio 2023. Queste modifiche hanno introdotto nuovi obblighi per il datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo, al fine di garantire un ambiente lavorativo ancora più sicuro e salubre. Inoltre, tali modifiche hanno apportato interventi su diversi articoli del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, ampliando ulteriormente le responsabilità e le disposizioni previste dalla normativa.

Le principale novità del Decreto Legge del 4 maggio 2023

Riassumendo le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08, si possono notare i seguenti punti significativi:

  • È stata introdotta la nomina del medico competente non solo in presenza di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi.
  • È stato integrato l’articolo 21, che obbliga i lavoratori autonomi ad adottare adeguate misure preventive come previsto nel Titolo IV.
  • È stato imposto al medico competente di richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro.
  • In caso di gravi impedimenti, il medico competente è obbligato a indicare un sostituto.
  • È previsto che la conferenza Stato-Regioni, tramite un accordo specifico, individui modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi sulla formazione, il controllo sulle attività formative e il rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei fornitori di formazione che dei destinatari.
  • L’articolo 72, comma 2, è stato sostituito con una nuova formulazione che richiede a chiunque venda, noleggi o conceda in uso macchine, apparecchi o utensili di acquisire e conservare una dichiarazione autocertificativa che attesti la formazione e l’addestramento specifico conformemente alle disposizioni del Titolo III.
  • Il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari, come previsto nell’articolo 71, comma 7, deve provvedere alla propria formazione e addestramento specifico al fine di garantire un uso adeguato e sicuro delle attrezzature (un obbligo sanzionato).

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