D.lgs. 231/01: responsabilità amministrativa degli enti e modelli organizzativi
Il D.lgs. 231/01 introduce nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In tal senso, l’ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone fisiche indicate all’Art. 5 del Decreto. Di fondamentale importanza, ai fini della corretta comprensione della disciplina, è il concetto di modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Caratteristiche generali dei Modelli Organizzativi
L’Art. 6 del D.Lgs. 231/01 fornisce all’ente una serie di indicazioni che, se seguite, evitano l’insorgere della responsabilità amministrativa.
L’organo dirigente dell’Ente deve, secondo le indicazioni del Decreto, in tal senso:
- adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- affidare ad un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento. L’OdV, inoltre, deve compiere una vigilanza sufficiente affinché la responsabilità non gravi sull’ente
Il cuore di tutta la disciplina è, quindi, l’adozione di un modello organizzativo con efficacia esimente.
Il comma 2 dell’Art. 6 fornisce alcune indicazioni in merito al contenuto del modello organizzativo. Il modello deve:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle aree di rischio
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle misure indicate nel modello
Queste disposizioni, seppur vaghe, costituiscono un parametro utilizzato dal giudice per valutare l’idoneità dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Il Decreto ha quindi conferito al giudice il potere di vagliare gli assetti organizzativi dell’ente, individuandone i punti deboli che hanno agevolato la commissione del reato.
La responsabilità dell’ente è, dunque, una responsabilità per colpa di organizzazione.
Modello Organizzativo e sicurezza sul lavoro
Un’altra disposizione che ci fornisce elementi utili a ricostruire astrattamente il contenuto del modello organizzativo è l’art. 30 del D.Lgs. 81/08.
Questa disposizione, però, è utile a riempire di contenuto solo la parte del modello organizzativo riferita alla prevenzione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In concreto, l’art. 30 prevede che l’idoneità del modello possa essere dimostrata attraverso:
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- attività di sorveglianza sanitaria
- adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori
Il comma 5 dell’art. 30 introduce una presunzione di idoneità, da attestare caso per caso in sede processuale, relativamente alla parte sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, al British Standard OHSAS 18001:2007, che ad oggi si è evoluto nella ISO 45001:2018.
La presunzione di conformità non è assoluta e nulla vieta al giudice di andare a valutare l’idoneità del modello organizzativo in sede processuale, verificandone l’effettiva efficacia.
È possibile affermare, pertanto, che un modello Organizzativo di Gestione e Controllo esimente ai fini del D.Lgs. 231/01, sia fortemente caratterizzato da un processo di miglioramento continuo (tipico dei sistemi di gestione conformi alle norme ISO internazionali).
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