Pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020//1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006

Il regolamento rivede la disciplina vigente in materia e stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Il Regolamento si applica:

  • alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi
  • alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi
  • alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi
  • alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi

Stabilisce inoltre le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Sono, invece, esclusi dall’ambito d’applicazione i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;  i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti radioattivi; i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.
Il Regolamento entra in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, salvo alcune disposizioni che presentano date differite.

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